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Sez. L, Sentenza n. 12930 del 22/11/1999 (Rv. 531385 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Rischio generico - Rischio specifico - Rischio non totalmente estraneo all'attività lavorativa - Indennizzabilità - Condizioni - Fattispecie relativa ad impiegato caduto dalle scale dell'ufficio, assicurato per il rischio derivante dall'uso di macchine elettrocontabili.
Stato
decisa il 1999-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531385-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

L'occasione di lavoro, che non subisce restrizioni rispetto alla categoria impiegatizia e che a norma dell'art. 2 Testo Unico n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio patito dal lavoratore, non comporta necessariamente che l'infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, ma occorre la sussistenza di un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato ed indiretto, non essendo l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro finalizzata a coprire il rischio generico, considerando che il rischio assicurato è non solo quello specifico, tipicamente insito nelle mansioni svolte dall'assicurato, ma anche quello non totalmente estraneo all'attività lavorativa (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto non indennizzabile per mancanza d'occasione di lavoro l'infortunio occorso ad un impiegato - assicurato per il rischio derivante dall'uso di macchine elettrocontabili - caduto dalle scale dell'ufficio mentre stava parlando con un collega).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)