Sez. L, Sentenza n. 20010 del 22/09/2010 (Rv. 615079 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Uso di apparecchi mossi dall'energia elettrica - Presunzione assoluta di pericolosità - Tutela assicurativa - Obbligatorietà ex art. 1 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Riferibilità ai lavoratori con qualifica impiegatizia - Sussistenza - Condizioni - Onere della prova - Incombente sul lavoratore asseritamente infortunatosi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ
L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in relazione all'uso di macchine, apparecchi ed impianti elettrici di cui all'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 riguarda - come affermato anche dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 152 del 1969 e n. 144 del 1977 - tutti i lavoratori, a prescindere dalla qualifica impiegatizia eventualmente spettante in relazione allo svolgimento, in via principale, di mansioni di carattere intellettuale, qualora vi sia un contatto diretto con l'apparecchio per un uso professionale, fermo restando che l' onere della prova dello svolgimento di mansioni soggette ad assicurazione obbligatoria incombe sul lavoratore che intenda far valere il diritto all' indennizzo per l' infortunio asseritamente subito.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)