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Sez. U, Sentenza n. 12150 del 11/11/1992 (Rv. 479471 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità | Diritto del proprietario del fondo al risarcimento del danno - Rinuncia ad eccepire la prescrizione del diritto all'indennità di espropriazione e il conoscimento del diritto a tale indennità - Conseguenze - Rinunzia ad eccepire la prescrizione del diritto al risarcimento e riconoscimento del medesimo diritto - Esclusione - Offerta e deposito dell'indennità - Atti interruttivi della prescrizione del credito risarcitorio - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479471-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità

Con riguardo al diritto al risarcimento del danno che spetta al proprietario del fondo per effetto della radicale trasformazione del bene con l'irreversibile acquisizione nella realizzazione dell'opera pubblica, senza titolo espropriativo, e nella conseguenziale perdita del diritto reale per l'illecito della P.A., come la rinuncia ad eccepire la prescrizione del diritto all'indennità di espropriazione e, comunque, il riconoscimento del diritto alla medesima indennità, essendo estranei al diritto risarcitorio, non comportano né rinunzia ad eccepire la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, né riconoscimento dello stesso diritto, così l'offerta ed il deposito dell'indennità non costituiscono atti idonei ad interrompere la prescrizione del credito risarcitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)