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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24450 del 02/12/2010 (Rv. 614927 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Opposizione al decreto di espulsione dello straniero - Disponibilità del visto generale "Schengen" - Ingresso clandestino nello Stato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614927-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di opposizione al decreto di esplusione amministrativa dello straniero, qualora questo sia stato adottato per ingresso clandestino nello Stato, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, d.lgs. n. 286 del 1998, e l'opponente deduca la disponibilità, all'atto dell'attraversamento della frontiera italiana, di un visto generale "Schengen" all'entrata nello Stato italiano (visto uniforme di cui alla legge n. 388 del 1993, art. 13, secondo comma, di ratifica dell'Accordo di Schengen), e cioè di un visto d'ingresso rilasciato da uno dei paesi aderenti, deve essere esclusa l'ipotesi di entrata clandestina nello Stato, rilevando l'apposizione del timbro di ingresso sul documento identificativo da parte dell'Autorità di frontiera al solo fine di computare il tempo per il tempestivo inoltro della richiesta di titolo di soggiorno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/09/1993 num. 388 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)