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Sez. 1, Sentenza n. 4155 del 22/02/2007 (Rv. 595217 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Soggiorno in Italia - Visto uniforme Schengen - Sufficienza - Esclusione - Permesso di soggiorno - Necessità - Richiesta - Termine - Prova della decorrenza.
Stato
decisa il 2007-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595217-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il detentore del "visto uniforme" Schengen dispone di un titolo di ingresso, ma non di soggiorno, nell'area dei Paesi aderenti ed è pertanto tenuto a munirsi del titolo di soggiorno in Italia entro il termine di otto giorni lavorativi dall'ingresso nel Paese; poichè all'atto di ingresso non è esigibile altro onere che non sia quello della disponibilità del visto di ingresso, la data d'ingresso, da cui decorre il termine per richiedere il permesso di soggiorno, può accertarsi sulla base di prove orali e documentali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/09/1993 num. 388 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)