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Sez. 3, Sentenza n. 14807 del 15/11/2000 (Rv. 541714 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Conclusioni del P.G. - Esposizione orale successiva agli interventi dei difensori - Violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541714-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE

La possibilità di presentare alla Corte di cassazione brevi osservazioni scritte sulle conclusione rassegnate dal P.G. all'esito della discussione dei difensori (art. 379, comma quarto cod. proc. civ.) vale a garantire che il diritto di difesa delle parti possa adeguatamente dispiegarsi nel giudizio di legittimità in sede civile, senza che, dall'ordine degli interventi orali previsti dal secondo e terzo comma della norma sopra ricordata, possa derivare alcuna violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (nell'enunciare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, così, escluso che la decisione della "Camera grande" della Corte europea del 20 febbraio 1999 - secondo la quale l'impossibilità delle parti di replicare alle conclusioni del Pubblico ministero lede la tutela del principio del contraddittorio - potesse spiegare influenza sulla decisione in ordine ad eventuali profili di illegittimità dell'art. 379 comma quarto cod. proc. civ., rilevando, altresì, come la Corte europea si fosse pronunciata con riferimento alle disposizioni che disciplinano il processo dinanzi alla corte di cassazione belga, secondo le quali, dopo l'intervento dei difensori, "il pubblico ministero consegna le sue conclusioni, dopo le quali alcuno scritto sarà più ricevuto", e partecipa alla successiva deliberazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)