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Sez. L, Sentenza n. 5356 del 02/06/1994 (Rv. 486852 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Discussione | Conclusioni orali del P.M. senza la previa loro formulazione per iscritto - Questione di illegittimità costituzionale dell'art. 379 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1994-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486852-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Discussione

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 379 cod. proc civ., nella parte in cui prevede che il Pubblico Ministero, dopo lo svolgimento delle difese delle parti, esponga oralmente le proprie conclusioni, senza averle previamente formulate per iscritto, onde consentire ai difensori delle parti di apprestare in tempo le necessarie difese; posto che avvenendo l'intervento del P.M. nei limiti fissati dalle parti, cui esclusivamente compete il potere di disposizione del processo (essendo detto organo chiamato unicamente a formulare le proprie conclusioni in relazione alle proposte censure), il principio di uguaglianza trova attuazione nell'ambito delle specifiche norme organizzatorie del giudizio di cassazione, mentre il diritto di difesa risulta adeguatamente garantito dalla facoltà delle parti di presentare brevi osservazioni scritte, su dette conclusioni, direttamente alla Corte nella stessa udienza di discussione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)