Sez. L, Sentenza n. 6652 del 05/04/2004 (Rv. 571836 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Accertamento del diritto a prestazione assistenziale - Pluralità di menomazioni - Danno globale - Somma delle percentuali di invalidità risultanti dalla tabella del Ministero della sanità 5.2.1992 - Esclusione - Necessità di tener conto della tabella come mero parametro di base e valutare l'incidenza del danno globale sulla validità del soggetto - Sussistenza - Modifiche introdotte dal D.L. 20.9.2003, n. 269 - Rilevanza - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Nell'ambito delle controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità, nell'ipotesi di pluralità di minorazioni, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della Sanità 5.2.1992, ma la tabella deve essere presa in considerazione come mero parametro di base, e la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell'incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto, senza che tale sistema di valutazione possa ritenersi modificato a seguito della disposizione contenuta nell'art. 42, n.4, del decreto legge 20.9.2003, n. 269, che, nell'ambito del sistema delle verifiche della situazione sanitaria inizialmente accertata nei confronti dei titolari di diritti per invalidità civile, si è limitato a mutare il parametro di riferimento, dalle tabelle vigenti all'epoca della concessione del beneficio, a quelle esistenti al tempo della verifica.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST., DM Sanità 05/02/1992, Decreto Legge 20/09/2003 num. 269 art. 42 n. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)