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Sez. L, Sentenza n. 7215 del 30/05/2000 (Rv. 537066 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA | Pluralità di patologie - Esame complessivo di queste anche nei loro effetti sinergici - Obbligo del giudice - Patologie concorrenti di carattere grave - Giudizio positivo circa la sussistenza di residua idoneità lavorativa - Obblighi di motivazione - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537066-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA

Ai fini del giudizio sullo stato di validità fisica del soggetto, rilevante per gli effetti di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, le patologie plurime devono essere concretamente valutate dal giudice del merito nella loro incidenza complessiva, eventualmente sinergica, onde poter apprezzare nella sua effettività la possibilità di una residua attività lavorativa, fermo restando che il positivo giudizio sulla sussistenza di tale possibilità può giustificarsi, ricorrendo gravi infermità solo con indicazione del modo in cui possano, in concreto, trovare reimpiego le asserite residue capacità lavorative, in attività idonee a garantire una remunerazione conforme al parametro ex art. 36 Cost., e in condizioni non usuranti, e che l'approfondimento richiesto nelle valutazioni del giudice è tanto maggiore quanto più è ridotto il distacco tra l'invalidità accertata e quella minima richiesta. (Fattispecie relativa ad assicurato non giovane, svolgente attività di muratore, affetto da arteriosclerosi con ipertensione arteriosa, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, spondiloartrosi lombosacrale, marcato valginismo degli alluci, dito piede sinistro a martello, artrosi metatarso falangea).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)