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Sez. L, Sentenza n. 1859 del 09/02/2002 (Rv. 552149 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Tabella ex D.M. 5/2/1992 - Infermità plurime - Valutazione - Criteri - Menomazioni in concorso funzionale, in semplice coesistenza, inscritte tra lo 0 e il 10 - Definizioni.
Stato
decisa il 2002-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552149-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Il giudice, al fine del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, deve applicare la tabella di cui al D.M. Sanità 5 febbraio 1992, la quale distingue il caso di infermità unica e quello di infermità plurime e, per quest'ultima ipotesi, tra invalidità dovute a menomazioni per infermità tabellate e/o non tabellate in concorso funzionale o di semplice coesistenza; sussiste la coesistenza in caso di menomazioni che interessano organi e apparati funzionalmente distinti tra loro mentre sono funzionalmente concorrenti le menomazioni che interessano lo stesso organo o apparato; in tale ipotesi, qualora il concorso non sia già considerato in tabella, va valutata separatamente la singola menomazione per poi procedere a valutazione complessiva sulla base di un valore percentuale proporzionale a quello tariffario per la perdita anatomo - funzionale dell'organo o apparato, mentre non sono considerate le minorazioni iscritte tra lo 0 e il 10, ove non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 com. 3 CORTE COST., DM Sanità 05/02/1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)