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Sez. 3, Sentenza n. 3509 del 26/04/1990 (Rv. 466851 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - CAUSE SCINDIBILI - GIUDIZIO PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - RICORSO PER CASSAZIONE DELL'ASSICURATORE CONTRO IL DANNEGGIATO - IMPUGNAZIONE DELLA CONDANNA A RISARCIRE IL DANNO OLTRE IL MASSIMALE - RICORSO INCIDENTALE TARDIVO DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE - IMPUGNAZIONE CONTRO LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466851-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - CAUSE SCINDIBILI - GIUDIZIO PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - RICORSO PER CASSAZIONE DELL'ASSICURATORE CONTRO IL DANNEGGIATO - IMPUGNAZIONE DELLA CONDANNA A RISARCIRE IL DANNO OLTRE IL MASSIMALE - RICORSO INCIDENTALE TARDIVO DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE - IMPUGNAZIONE CONTRO LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel caso di cause scindibili, la parte destinataria della impugnazione, che il primo comma dell'art. 334 cod. proc. civ. facoltizza all'impugnazione incidentale tardiva, è quella in confronto della quale la sentenza sia stata impugnata da altro soggetto parte della medesima causa e non di altra a quella riunita sicché, in un giudizio promosso per la liquidazione del danno, proposto ricorso per Cassazione dall'assicuratore in confronto del danneggiato per impugnare il capo della sentenza che ne abbia affermato la responsabilità oltre il massimale (per mancato tempestivo adempimento dell'obbligazione indennitaria), è inammissibile il ricorso incidentale dello stesso danneggiato, rivolto non contro l'assicuratore, ma contro il responsabile del danno e vertente sulla misura della liquidazione di tale danno. (Conf 4830/81, mass n 415080).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)