Sez. U, Sentenza n. 3159 del 06/10/1975 (Rv. 377258 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - CONTENZIOSO IN GENERE - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - CONTESTAZIONE DELLA QUANTIFICAZIONE DEL REDDITO - DOGLIANZA CIRCA L'IMPUTAZIONE ANNUALE DEL REDDITO - CONFIGURABILITA DI ESTIMAZIONE SEMPLICE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - CONTENZIOSO IN GENERE - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - CONTESTAZIONE DELLA QUANTIFICAZIONE DEL REDDITO - DOGLIANZA CIRCA L'IMPUTAZIONE ANNUALE DEL REDDITO - CONFIGURABILITA DI ESTIMAZIONE SEMPLICE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - INSUSSISTENZA.*
In tema di Tributi erariali diretti, la domanda con la quale il contribuente, insorgendo avverso l'accertamento dell'ufficio, si limiti a sostenere l'erronea quantificazione del reddito e la erronea imputazione del medesimo ad un anno diverso da quello in cui e stato prodotto, senza sollevare alcuna questione sullo interpretazione od applicazione delle norme impositive, da luogo ad un giudizio di estimazione semplice; tale giudizio, pertanto, a norma dell'art 22 del RDL 7 agosto 1936 n 1639, e devoluto alla cognizione esclusiva delle commissioni tributarie, e non anche del giudice ordinario. (V 24/73, mass n 361773; 1271/71, mass n 351438).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)