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Sez. L, Sentenza n. 6450 del 06/12/1984 (Rv. 438031 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - CONTROLLO GIURISDIZIONALE - CONTENUTO - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438031-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - CONTROLLO GIURISDIZIONALE - CONTENUTO - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il controllo giurisdizionale sul licenziamento ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, intimato per giustificato motivo oggettivo non può spingersi fino a sindacare l'opportunità e la congruità delle determinazioni dell'imprenditore, essendo invece sufficiente che le ragioni allegate della direzione aziendale vengano effettivamente accertate come sussistenti ed individuate come causa reale del recesso, senza la necessità che esse, per integrare l'ipotesi prevista dalla suddetta norma, rivestano anche i requisiti dell'imprevedibilità o della eccezionalità. (nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto illegittimo il licenziamento di un guardiano, disposto a seguito ed a cagione dell'avvenuto affidamento dei servizi di vigilanza sullo stabilimento aziendale ad un istituto specializzato). (V 3517/81, mass n 414126; (V 2999/77, mass n 386557).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)