Sez. L, Sentenza n. 986 del 02/02/1988 (Rv. 457313 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CHIUSURA O SOPPRESSIONE DEL REPERTO O DELL'ATTIVITÀ ALLA QUALE SIA ADDETTO IL DIPENDENTE - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CHIUSURA O SOPPRESSIONE DEL REPERTO O DELL'ATTIVITÀ ALLA QUALE SIA ADDETTO IL DIPENDENTE - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*
Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo costituito dalla chiusura o soppressione del reparto o dell'attività alla quale era addetto il dipendente, il datore di lavoro è tenuto a provare, oltre l'obiettivo verificarsi di tale situazione, l'impossibilità di utilizzare il dipendente medesimo in altre mansioni equivalenti, ma non anche a dimostrare che quella ristrutturazione aziendale sia derivata da validi ed apprezzabili motivi, essendo insindacabili la congruità e l'opportunità della scelta imprenditoriale. La prova dell'impossibilità di impiego del lavoratore licenziato (la valutazione del quale è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità se adeguatamente motivata) va fornita sulla base di inequivoci elementi volti a dimostrare che nell'ambito dell'organizzazione aziendale, esistente all'epoca del licenziamento, non vi erano altre possibilità di evitare la risoluzione del rapporto se non quella, vietata dall'art. 2103 cod. civ., di adibire il lavoratore ad una mansione dequalificante rispetto a quella dallo stesso esercitata prima della ristrutturazione aziendale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un guardiano, determinato dall'affidamento del servizio di vigilanza dello stabilimento ad un istituto specializzato). (V 6450/84, mass n 438031; (V 2732/84, mass n 434781; (V 1941/84, mass n 434023).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)