Sez. 1, Sentenza n. 4692 del 20/12/1976 (Rv. 383433 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE DA QUELLE PREVISTE - IMPOSSIBILITA DELLA RETROCESSIONE - CONSEGUENZE - DETERMINAZIONE DEL PREZZO - CRITERI RIDUTTIVI - APPLICABILITA - DIFFERENZA TRA IL PREZZO DI RETROCESSIONE ED IL VALORE VENALE - LIQUIDAZIONE - SCELTA DEL CRITERIO DI STIMA - SINDACATO DI LEGITTIMITA DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO E SOSTITUZIONE DEL CRITERIO SEGUITO DALL'AMMINISTRAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE DA QUELLE PREVISTE - IMPOSSIBILITA DELLA RETROCESSIONE - CONSEGUENZE - DETERMINAZIONE DEL PREZZO - CRITERI RIDUTTIVI - APPLICABILITA - DIFFERENZA TRA IL PREZZO DI RETROCESSIONE ED IL VALORE VENALE - LIQUIDAZIONE - SCELTA DEL CRITERIO DI STIMA - SINDACATO DI LEGITTIMITA DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO E SOSTITUZIONE DEL CRITERIO SEGUITO DALL'AMMINISTRAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Nell'ipotesi in cui la retrocessione del fondo espropriato non sia possibile, essendovi state costruite opere pubbliche diverse da quelle per le quali a suo tempo era intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita, il giudice deve determinare il prezzo della retrocessione, che si sarebbe dovuto corrispondere, secondo gli stessi criteri riduttivi applicati nella Determinazione della indennita di espropriazione (nella specie, quelli dettati dagli artt 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n 2892, per il risanamento della citta di Napoli) e quindi liquidare la differenza tra il prezzo di retrocessione cosi determinato e il valore venale del bene, in quanto e proprio la circostanza che l'indennita di espropriazione sia stata liquidata alla stregua di criteri riduttivi a postulare che anche il prezzo di retrocessione sia calcolato con lo stesso criterio, anziche con riferimento al valore attuale del bene, al fine di evitare l'indebito lucro dell'espropriante. Ne, del resto, il giudice puo sindacare la legittimita della scelta del criterio di stima adottato in sintonia con la norma di legge invocata che lo regola, e sostituire al criterio seguito dall'amministrazione un altro criterio che ritenga rispondente alla fattispecie sottoposta al suo esame, poiche le difformita del procedimento di espropriazione prescelto e dei relativi criteri di stima rispetto alla disciplina legale della fattispecie sono deducibili solo dinanzi al giudice amministrativo, risolvendosi nell'allegazione di una difettosa e insufficiente considerazione dell'interesse legittimo del privato all'applicazione di altra legge, che, in ipotesi, avrebbe dovuto regolare l'espropriazione, mentre al giudice ordinario e consentito unicamente di verificare se l'indennita di espropriazione sia stata determinata sulla base del criterio fissato dalla legge richiamata a fondamento del procedimento ablativo posto in essere. (V 1271/75, mass n 374750; (V 1574/73, mass n 364395).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)