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Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 26/04/1979 (Rv. 398709 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE -IMPOSSIBILITA DERIVANTE DALL'UTILIZZAZIONE DEL BENE NELLA REALIZZAZIONE DI ALTRA E DIVERSA OPERA PUBBLICA - SENTENZA DICHIARATIVA - EFFETTI - CADUCAZIONE EX NUNC DEL TITOLO LEGITTIMAMENTE LA PROPRIETA ED IL POSSESSO DELLO ESPROPRIANTE - CONSEGUENTE ILLICEITA DELL'OCCUPAZIONE DEFINITIVA DELL'IMMOBILE - SPETTANZE DELL'ESPROPRIATO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398709-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE -IMPOSSIBILITA DERIVANTE DALL'UTILIZZAZIONE DEL BENE NELLA REALIZZAZIONE DI ALTRA E DIVERSA OPERA PUBBLICA - SENTENZA DICHIARATIVA - EFFETTI - CADUCAZIONE EX NUNC DEL TITOLO LEGITTIMAMENTE LA PROPRIETA ED IL POSSESSO DELLO ESPROPRIANTE - CONSEGUENTE ILLICEITA DELL'OCCUPAZIONE DEFINITIVA DELL'IMMOBILE - SPETTANZE DELL'ESPROPRIATO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La sentenza che accerti il diritto dell'espropriato alla retrocessione dell'immobile, per effetto della mancata esecuzione dell'opera pubblica programmata, ed insieme constati l'impossibilita della concreta attuazione della retrocessione medesima, per essere stato il bene utilizzato nella realizzazione di altra e diversa opera pubblica, comporta la caducazione ex nunc del titolo legittimante la proprieta ed il possesso dell'espropriante, ed implica, sempre con decorso dalla data di detti accertamenti, che la definitiva occupazione dell'immobile medesimo si traduce in un fatto illecito, fonte di obbligazione risarcitoria. In tale situazione, pertanto, le spettanze dell'espropriato vanno determinate a prescindere da ogni indagine sull'indennita espropriativa, eventualmente maggiore, che avrebbe percepito se il provvedimento ablatorio fosse stato emesso per la realizzazione di quella diversa opera pubblica, ma tenendo esclusivamente conto del depauperamento subito dal suo patrimonio in conseguenza del predetto illecito, e, quindi, in base al valore venale del bene al momento della pronuncia, detratto il prezzo che avrebbe sborsato se la retrocessione fosse stata possibile. (V 5054/77, mass n 388662; (V 4692/76, mass n 383433; (V 3717/75, mass n 377934).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)