Sez. 1, Sentenza n. 3981 del 03/07/1998 Cc. (dep. 28/09/1998) Rv. 211407 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REQUISITI - AVVISI | Notifica al condannato - Mancata esecuzione per impossibilità al domicilio eletto - Esecuzione mediante consegna al difensore - Legittimità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REQUISITI - AVVISI
Per la notificazione del decreto penale è valido il principio generale secondo cui, quando è stata fatta elezione di domicilio a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. e la notificazione sia divenuta non più possibile presso il domicilio eletto, essa è validamente eseguita mediante consegna dell'atto al difensore, di ufficio o di fiducia che sia, senza che sia consentita, in tal caso, l'applicazione analogica dell'art. 460, comma quarto, stesso codice, che prevede la revoca del decreto penale e la restituzione degli atti al pubblico ministero per il caso di irreperibilità del condannato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 460 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)