Sez. 1, Sentenza n. 5646 del 17/11/1998 Cc. (dep. 18/01/1999) Rv. 212093 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REVOCA | Notificazione al domicilio dichiarato o eletto non andata a buon fine - Successiva notificazione a mani del difensore - Legittimità - Revoca del decreto - Abnormità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REVOCA
Una volta fatta elezione o dichiarazione di domicilio, se non risulta possibile la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, questa è validamente eseguita mediante consegna al difensore di ufficio o di fiducia. Ne consegue che, in detta ipotesi, è abnorme il provvedimento di revoca di decreto penale notificato mediante consegna al difensore, sul rilievo che ricorrerebbe si tratterebbe di ipotesi assimilabile a quella dell'irreperibilità. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto non ricorrere le condizioni per l'applicazione del principio di cui in massima, non risultando riempite le righe del modulo a stampa successive all'invito a dichiarare o eleggere il domicilio, ma solo quelle relative alla nomina del difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 460 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)