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Sez. 4, Sentenza n. 1068 del 09/04/1996 Cc. (dep. 24/05/1996) Rv. 205425 - 01

Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - Decreto di condanna - Requisiti - Avvisi | Avvenuta elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. - Mancata notifica del decreto al domicilio eletto - Notifica mediante consegna dell'atto al difensore - Regolarità - Ricerche e dichiarazione di irreperibilità dell'imputato - Revoca del decreto penale - Abnormità.
Stato
decisa il 1996-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205425-01

Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - Decreto di condanna - Requisiti - Avvisi

Per la notifica del decreto penale è valido il principio generale per cui, quando è stata fatta elezione di domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. e la notifica non è più possibile presso il domicilio eletto, essa è validamente eseguita mediante consegna dell'atto al difensore, d'ufficio o di fiducia a seconda dei casi. È perciò abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P. presso la Pretura, applicando analogicamente l'art. 460 comma quarto cod. proc. pen., revoca il decreto penale di condanna ritenendo irreperibile l'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 460 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)