Sez. L, Sentenza n. 1366 del 16/04/1976 (Rv. 380069 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - SANZIONI A CARICO DI SINGOLI LAVORATORI - CONTESTAZIONE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - LICEITA - CONDIZIONI - INERZIA DEL LAVORATORE LICENZIATO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - SANZIONI A CARICO DI SINGOLI LAVORATORI - CONTESTAZIONE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - LICEITA - CONDIZIONI - INERZIA DEL LAVORATORE LICENZIATO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
In considerazione dell'ampia formulazione dell'art 28 dello statuto dei lavoratori, non puo negarsi alle associazioni sindacali il diritto di insorgere, ai sensi e nei modi previsti dalla citata norma, anche avverso le sanzioni prese dall'imprenditore a carico dei singoli lavoratori, indipendentemente dalle iniziative spettanti a questi ultimi ed a prescindere dal promuovimento delle medesime, tenuto conto del pregiudizio che detti provvedimenti possono arrecare ai Sindacati stessi ed alla loro liberta di Azione, ove colpiscano chi svolga piu intensa o sgradita attivita sindacale, ovvero indeboliscano od addirittura eliminino le rappresentanze sindacali nell'azienda. Tale diritto di agire, ex art 28 dello statuto, deve essere affermato, nei termini indicati, pure con riguardo al provvedimento di licenziamento del singolo lavoratore iscritto, a nulla rilevando l'eventuale inerzia del soggetto licenziato. Il comportamento di quest'ultimo puo influire sull'Azione del Sindacato solo se si concretizzi in un'inequivoca intenzione di non ricostituire il rapporto di lavoro (ad esempio, per accettazione del licenziamento o transazione in proposito, per definitivo allontanamento dalla Sede dell'azienda, per assunzione di altro lavoro), in quanto cio fa venir meno l'interesse del Sindacato ad agire, ravvisabile esclusivamente nella reintegrazione nel posto di lavoro del proprio iscritto. (V 1380/72, mass n 357956).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)