Sez. L, Sentenza n. 1313 del 27/02/1979 (Rv. 397575 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - LICENZIAMENTO - IMPUGNAZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA SUA ANTISINDACALITA - PRONUNCIA GIUDIZIALE DI LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - MANCATA IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DAL SINDACATO - INAMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - LICENZIAMENTO - IMPUGNAZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA SUA ANTISINDACALITA - PRONUNCIA GIUDIZIALE DI LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - MANCATA IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DAL SINDACATO - INAMMISSIBILITA.*
Nell'ipotesi di comportamento antisindacale attuato mediante licenziamento, il giudicato circa la sussistenza di una causa di giustificazione del licenziamento - formatosi a causa della mancata impugnazione della pronuncia sfavorevole da parte del lavoratore, che aveva spiegato intervento autonomo nel giudizio promosso dall'associazione sindacale ai sensi dell'art 28 della legge n 300 del 1970 - comporta l'inammissibilita del gravame proposto dal Sindacato per la caducazione del presupposto sul quale e fondato il suo interesse azionabile, che e costituito pur sempre dalla reintegrazione del dipendente licenziato, essendo questo il solo mezzo per ottenere la cessazione del comportamento antisindacale riferibile al rapporto inciso dal recesso del datore di lavoro. (V 2443/77, mass n 386159; (V 1366/76, mass n 380069; (contra 602/79, mass n 396745).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)