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Sez. L, Sentenza n. 6750 del 09/12/1982 (Rv. 424379 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO NEL TERMINE DI DECADENZA - NECESSITÀ - DEPOSITO DEL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA CAUSA DI IMPUGNAZIONE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424379-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO NEL TERMINE DI DECADENZA - NECESSITÀ - DEPOSITO DEL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA CAUSA DI IMPUGNAZIONE - INSUFFICIENZA.*

L'impugnazione del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, è un atto unilaterale ricettizio e conseguentemente, entro il termine di decadenza dalla stessa norma stabilito, il lavoratore deve non solo manifestare la volontà di impugnare, ma anche renderla nota al datore di lavoro. Pertanto qualora entro il medesimo termine il lavoratore siasi limitato a depositare presso la cancelleria del giudice adito il ricorso introduttivo della causa di impugnazione, provvedendo alla notificazione solo successivamente alla scadenza di esso, incorre nella decadenza suddetta, non essendo il mero deposito idoneo a realizzare la conoscenza da parte del convenuto della volontà espressa con l'atto depositato, salvo che dell'esistenza di questo egli non venga tempestivamente avvertito con mezzi diversi dalla notificazione, ma pur sempre per iscritto ed anteriormente alla scadenza di cui sopra. (Conf 5468/81, mass n 416178; (contra 4560/78, mass n 394234).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)