Sez. L, Sentenza n. 5468 del 19/10/1981 (Rv. 416178 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TERMINI - OSSERVANZA - DEPOSITO DEL RICORSO NEL PROCESSO CON IL RITO DEL LAVORO - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - INIDONEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TERMINI - OSSERVANZA - DEPOSITO DEL RICORSO NEL PROCESSO CON IL RITO DEL LAVORO - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - INIDONEITÀ.*
L'impugnazione del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, è un atto unilaterale ricettizio e conseguentemente, entro il termine di decadenza dalla stessa norma stabilito, il lavoratore deve non solo manifestare la volontà di impugnare, ma anche renderla nota al datore di lavoro. Pertanto qualora entro il medesimo termine il lavoratore siasi limitato a depositare presso la cancelleria del giudice adito il ricorso introduttivo della causa di impugnazione, provvedendo alla notificazione solo successivamente alla scadenza di esso, incorre nella decadenza suddetta, non essendo il mero deposito idoneo a realizzare la conoscenza da parte del convenuto della volontà espressa con l'atto depositato, salvo che dell'esistenza di questo egli non venga tempestivamente avvertito con mezzi diversi dalla notificazione, ma pur sempre per iscritto ed anteriormente alla scadenza di cui sopra. (contra 4560/78, mass. N. 394234).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)