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Sez. L, Sentenza n. 3389 del 05/06/1984 (Rv. 435397 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - CONDIZIONI - LIMITI - TERMINE BREVE - PRESUPPOSTI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA PRIMA DI TRENTA O QUARANTA O DI SESSANTA GIORNI RISPETTIVAMENTE PER L'APPELLO O PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - IDONEITÀ ALLA PROROGA DEL TERMINE ANNUALE IN CASO DI NOTIFICAZIONE SUCCESSIVA A TALI TERMINI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435397-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - CONDIZIONI - LIMITI - TERMINE BREVE - PRESUPPOSTI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA PRIMA DI TRENTA O QUARANTA O DI SESSANTA GIORNI RISPETTIVAMENTE PER L'APPELLO O PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - IDONEITÀ ALLA PROROGA DEL TERMINE ANNUALE IN CASO DI NOTIFICAZIONE SUCCESSIVA A TALI TERMINI - ESCLUSIONE.*

Anche nei procedimenti regolati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, sul nuovo rito del lavoro, è applicabile, in caso di mancata notificazione della sentenza, il termine d'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., il quale decorre dal deposito della motivazione in cancelleria e non anche dalla lettura del dispositivo in udienza, salva l'ipotesi della già iniziata esecuzione provvisoria in cui è possibile per il soccombente reagire contro il dispositivo a norma dell'art. 433, comma primo, cod. proc. civ.. pertanto la notificazione della sentenza può comportare l'abbreviazione di quel termine nel caso in cui sia avvenuta prima di trenta (o quaranta) ovvero di sessanta giorni dal compimento dell'anno, operando in tal caso - rispettivamente quanto all'appello ed al ricorso per Cassazione - la disposizione dell'art. 434, comma secondo, cod. proc. civ. e quella dell'art. 325, comma secondo, cod. proc. civ. ma non è idonea a prorogarlo dato il carattere assorbente di tale decadenza. (V 5251/80, mass n 409087; (V 4957/80, mass n 408831).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)