diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3638 del 16/02/2007 (Rv. 595367 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - IN GENERE | Costruzione edificata in zona successivamente assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta - Normativa applicabile in tema di distanze - Mancata realizzazione dei piani particolareggiati - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 873 cod. civ. e del correlato principio della prevenzione di cui all'art. 875 cod. civ. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595367-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - IN GENERE

In caso di costruzione realizzata in zona successivamente assoggettata a vincolo assoluto di inedificabilità, mentre non può farsi derivare l'obbligo delle distanze dalle prescrizioni previste per le altre zone dello stesso territorio, essendo per detta zona prescritta l'esecuzione di piani particolareggiati (nella specie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 10 del 1977), non può - in difetto di tali piani, e, quindi, di prescrizioni sulle distanze per la suddetta zona a seguito della scelta di vietare qualsiasi costruzione - negarsi l'applicazione degli artt. 873 e segg. cod. civ., con la conseguente operatività anche della norma di cui all'art. 875 cod. civ., che consente, in forza del principio della prevenzione, a chi costruisce per primo di erigere la propria costruzione al limite del confine con il fondo limitrofo, senza che possa trovare applicazione per espansione la normativa attinente alle zone confinanti, poiché ciò comporterebbe un'arbitraria violazione del potere discrezionale della P.A. che alla zona ha inteso assegnare una diversa destinazione e precipue finalità. (Nella fattispecie esaminata, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata, con la cui motivazione era stato correttamente precisato che, avendo il successivo P.R.G. previsto che i terreni delle parti non ricadevano più in zona C4 essendo stata essa destinata a verde pubblico con divieto assoluto di qualsiasi costruzione, per la stessa non vi era alcuna previsione di distacchi tra eventuali edifici confinanti e conseguente applicazione dello "ius superveniens" favorevole e, in mancanza, delle prescrizioni del codice civile, con la conseguente caducazione del rispetto delle distanze stabilite da una normativa ormai superata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)