diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5143 del 22/05/1998 (Rv. 515733 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - IN GENERE (NOZIONE) | Norma di cui all'art. 872 secondo comma cod. civ. e norme integrative - Violazione - Conseguenze - Richiesta di riduzione in pristino da parte del privato - Ammissibilità - Norme afferenti a profili diversi da quelli relativi alle distanze tra costruzioni - Violazione - Richiesta di riduzione in pristino da parte del danneggiato - Ammissibilità - Esclusione - Richiesta di risarcimento del danno - Legittimità.
Stato
decisa il 1998-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515733-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - IN GENERE (NOZIONE)

Le norme di cui all'art. 872, secondo comma, cod. civ. in tema di distanze tra costruzioni, nonché quelle integrative del codice civile "in subiecta materia", sono le uniche che consentano, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche della riduzione in pristino, a nulla rilevando, per converso, il preteso carattere abusivo della costruzione finitima, il suo insediamento in zona non consentita, la disomogeneità della sua destinazione rispetto a quella (legittimamente) conferita al fabbricato del privato istante in conformità con le disposizioni amministrative in materia, la sua (asserita) rumorosità e non conformità alle prescrizioni antincendio, la sua insuscettibilità di sanatoria amministrativa, circostanze, queste, che, pur legittimando provvedimenti demolitori o ablativi da parte della P.A., e pur essendo astrattamente idonee a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integrano, in alcun modo, gli (indispensabili) estremi della violazione delle norme di cui agli artt. 873 e ss. cod. civ. (o di quelle in esse richiamate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)