Sez. 1, Sentenza n. 4260 del 16/05/1990 (Rv. 467214 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - INIZIATIVA DEI CONIUGI - NECESSITÀ - INIZIATIVA CONGIUNTA - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE DI PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE - NECESSITÀ.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - INIZIATIVA DEI CONIUGI - NECESSITÀ - INIZIATIVA CONGIUNTA - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE DI PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE - NECESSITÀ.*
Il procedimento di delibazione delle sentenze del tribunale ecclesiastico in materia di nullità del matrimonio concordatario, dopo l'entrata in vigore degli accordi di Roma con la Santa Sede del 18 febbraio 1984, ratificati, unitamente al protocollo addizionale, con legge 25 marzo 1985 n. 121, non è instaurabile di ufficio, ma postula indefettibilmente l'iniziativa di entrambi i coniugi in modo congiunto nella Forma del ricorso, con il conseguente rito camerale, ovvero ad iniziativa di uno di essi nella Forma della citazione, seguita dal rito ordinario; senza che, anche nell'ipotesi di proposizione congiunta della domanda mediante ricorso, possa mancare la sottoscrizione di un procuratore legalmente esercente a norma degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ., stante la necessità di adeguare il procedimento camerale tipico alla situazione sostanziale di diritto soggettivo dedotta. (V 1018/90, mass n 465284; (V 2164/88, mass n 458007; (V 1212/88, mass n 457421; (V 140/88, mass n 456766; (V 5814/87, mass n 454205).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)