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Sez. 1, Sentenza n. 1018 del 12/02/1990 (Rv. 465284 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - IN GENERE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZE DICHIARATIVE DELLA NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - ACCORDO DELLE PARTI - RITO CAMERALE.*
Stato
decisa il 1990-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465284-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - IN GENERE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZE DICHIARATIVE DELLA NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - ACCORDO DELLE PARTI - RITO CAMERALE.*

Anche nel vigore delle modificazioni del concordato con la S.Sede, introdotte dagli accordi di Roma del 18 febbraio 1984, ratificati con legge 25 marzo 1985 n. 121, al procedimento per l'esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di matrimonio concordatario, si applica il rito camerale (già previsto dall'art. 17 della legge matrimoniale n. 847 del 1929 e dall'art. 34 del concordato lateranense) nel caso di rituale accordo delle parti sulla delibazione (specie se formalizzato in un ricorso congiunto), non profilandosi, in siffatta evenienza, alcun conflitto tra i coniugi, in grado di attivare il rito contenzioso. (Conf 2164/88, mass n 458007; (Conf 1212/88, mass n 457421; (Conf 140/88, mass n 456766).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)