Sez. 4, Sentenza n. 528 del 25/02/1966 Ud. (dep. 17/05/1966) Rv. 101480 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - NATURA DELLA PRONUNZIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CASSAZIONE - INSINDACABILITA.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - NATURA DELLA PRONUNZIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CASSAZIONE - INSINDACABILITA.*
In caso che nel procedimento penale sia stata esercitata l'Azione civile per risarcimento dei danni cagionati dal reato, la sentenza di condanna dell'imputato deve contenere anche la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile, con la relativa liquidazione. Nel caso in cui il giudice penale ritenga di non poter decidere sulla liquidazione dei danni puo con la stessa sentenza di condanna assegnare alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva (provvisionale). La pronunzia circa l'assegnazione della provvisionale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in Sede civile; essa ha carattere discrezionale e costituisce un apprezzamento non sindacabile in Sede di legittimita. Pertanto l'imputato non ha interesse a dolersi del difetto di motivazione della stessa - che, del resto, non deve essere particolarmente circostanziata - giacche gli rimane la piu ampia possibilita di difesa in Sede civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)