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Sez. L, Sentenza n. 10577 del 19/05/2005 (Rv. 581901 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 - Prova scritta - Necessità - Oggetto - Limiti - Data di instaurazione risultante da documento - Prova orale intesa a dimostrare l'esistenza del rapporto in epoca precedente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2005-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581901-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

In caso di omesso versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro e di avvenuta prescrizione dei medesimi, la necessità della prova scritta ai fini della costituzione della rendita vitalizia (prevista dall'art. 13, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n.1338), è relativa solo all'esistenza del rapporto di lavoro, mentre l'estensione temporale di esso e l'importo delle retribuzioni possono essere provati con altri mezzi istruttori, anche orali. È tuttavia escluso il ricorso ad altri mezzi di prova per accertare che il rapporto di lavoro si sia costituito prima di quanto risulta dai versamenti effettuati, quando dal documento emerga con certezza la data della costituzione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge 12/02/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)