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Sez. 1, Sentenza n. 2058 del 19/02/1992 (Rv. 475816 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Pagamento su misura ridotta | Diritto - Configurabilità - Comunicazione all'autore della violazione di tale suo diritto - Obbligo dell'organo accertatore - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475816-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Pagamento su misura ridotta

La legge 24 novembre 1981 n. 689, pur attribuendo all'autore della violazione il diritto di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta e di evitare, in tal modo, la presentazione del rapporto, non impone che al medesimo soggetto sia data anche comunicazione di tale suo diritto, costituendo, pertanto, quest'ultima oggetto di una mera facoltà e non di un obbligo dell'organo accertatore.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)