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Sez. 2, Sentenza n. 1545 del 07/05/1969 (Rv. 340407 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - LAVORATORI ADDETTI A LAVORO DISCONTINUO - RETRIBUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340407-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - LAVORATORI ADDETTI A LAVORO DISCONTINUO - RETRIBUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO - CONDIZIONI.*

Se il RDL 15 marzo 1923, n. 692, sottrae il lavoro discontinuo al limite delle otto ore giornaliere, cio non impedisce che per esso venga fissato un limite massimo di orario, superando il quale la prestazione del lavoratore diventi usurante, sicche debba configurarsi come lavoro straordinario e dia luogo al sorgere del diritto al relativo compenso. (V. 2340-67, massima n. 329581 3116-62).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)