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Sez. 2, Sentenza n. 253 del 30/01/1974 (Rv. 367877 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO DISCONTINUO - RETRIBUZIONE - CONDIZIONI. .*
Stato
decisa il 1974-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367877-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO DISCONTINUO - RETRIBUZIONE - CONDIZIONI. .*

Se il RDL 15 marzo 1923 n 692 sottrae il lavoro discontinuo al limite delle otto ore giornaliere, cio non impedisce che per esso venga fissato un limite massimo di orario, superando il quale la prestazione del lavoratore diventa usurante, sicche debba configurarsi come lavoro straordinario e dia luogo al sorgere del diritto al relativo compenso. (Conf 1545'69, mass n 340407).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)