Sez. L, Sentenza n. 987 del 11/02/1980 (Rv. 404421 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO DISCONTINUO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO DISCONTINUO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Il RDL 15 marzo 1923 n 692 sottrae il lavoro discontinuo al limite delle otto ore giornaliere, ma non impedisce che, per esso, venga fissato un limite orario e che, anche in tale lavoro discontinuo o di attesa, si possano avere periodo di riposo intermedio, durante il quale il lavoratore puo disporre liberamente di se, con la conseguenza che ha diritto alla retribuzione per lavoro straordinario il lavoratore il quale mette, nell'anzidetto periodo, le proprie energie a disposizione del datore di lavoro. (V 535/76, mass n 379198; (V 253/74, mass n 367877; (V 3363/71; (V 1843/69, mass n 340955; (V 1545/69, mass n 340407).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)