Sez. U, Sentenza n. 5693 del 29/10/1981 (Rv. 416386 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PROCEDIMENTO DAVANTI AI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE - NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - APPLICABILITÀ EX ART. 208 DEL R.D. N. 1775 DEL 1933 - RINVIO AL PREDETTO CODICE CONTENUTO IN TALE ARTICOLO - CARATTERE FORMALE O NON RECETTIZIO - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO ALLE NORME DEL CODICE DI RITO VIGENTE AL MOMENTO DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA - NECESSITÀ.*
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PROCEDIMENTO DAVANTI AI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE - NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - APPLICABILITÀ EX ART. 208 DEL R.D. N. 1775 DEL 1933 - RINVIO AL PREDETTO CODICE CONTENUTO IN TALE ARTICOLO - CARATTERE FORMALE O NON RECETTIZIO - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO ALLE NORME DEL CODICE DI RITO VIGENTE AL MOMENTO DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA - NECESSITÀ.*
L'art. 208 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici (R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775), che, per il procedimento dinanzi ai tribunali regionali ed al tribunale superiore delle acque pubbliche dispone l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile, per tutto ciò che non sia regolato dalle Disposizioni del titolo quarto del medesimo testo unico, integra, come enunciazione del comune principio dell'operatività della legge generale laddove quella speciale non dispone, un rinvio formale o non recettizio, il quale, pertanto, va riferito alle norme del codice di rito vigente al momento dello svolgimento della procedura stessa (nella specie, art. 331 cod. proc. civ., in tema di inosservanza dell'ordinanza del giudice delegato, di integrazione del contraddittorio in Sede d'impugnazione). (V. 311/73, mass. N. 362209).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 208
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)