Sez. T, Sentenza n. 7617 del 30/03/2026 (Rv. 678311-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza in materia tributaria - Presupposto - Decorso del termine di novanta giorni - Costituzione in mora - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di giudizio di ottemperanza in materia tributaria, gli artt. 68, comma 2, e 69, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 (come risultanti dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015, applicabili dal 10 giugno 2016) riconoscono al contribuente, in caso di mancata esecuzione della sentenza, la possibilità di chiedere l'ottemperanza ai sensi dell'art. 70 del medesimo decreto, decorso il termine di novanta giorni previsto per l'adempimento a carico dell'ente impositore, senza necessità di costituzione in mora del debitore, estendendosi al processo tributario il principio di cui all'art. 282 c.p.c.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 69 com. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 12 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)