diritto.io

Sez. T, Sentenza n. 9094 del 07/04/2025 (Rv. 674868-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza in materia tributaria - Distinzione dal giudizio esecutivo civile - Fondamento - Finalità - Conseguenze - Verifica della compatibilità del giudicato con decisione della Commissione UE - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674868-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), a differenza del giudizio esecutivo civile ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, pur quando quest'ultima non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, chiarendone il reale significato e verificandone la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività, con la conseguenza che, sul versante del diritto interno, nulla osta alla verifica, in sede di ottemperanza, della compatibilità del dictum contenuto nella sentenza passata in giudicato con una decisione della Commissione UE. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur ritenendo di dover verificare la compatibilità con il diritto unionale del diritto al rimborso del 50% dei tributi versati ex art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006, aveva omesso di verificare - sull'erroneo presupposto che a ciò ostasse il giudicato sul punto - la compatibilità delle predette agevolazioni connesse a calamità naturali con la decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, C 5549 final sotto il profilo soggettivo, ossia del rispetto del regolamento cd. de minimis applicabile).

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 10 CORTE COST., Legge 12/12/2012 num. 289 art. 9 com. 17, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1011 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108, Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)