Sez. L - , Sentenza n. 14180 del 07/06/2017 (Rv. 644539 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Conversione in pensione di anzianità - Esclusione - Contribuzione relativa ad altra attività - Irrilevanza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile un principio generale di immutabilità del titolo della pensione, né quello inverso del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti; di conseguenza, non è possibile la conversione del trattamento di invalidità in pensione di anzianità, sulla base dell'anzianità contributiva ed assicurativa raggiunta con la prosecuzione dell'attività lavorativa (in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione), in ragione della sostanziale diversità di questo beneficio, che rappresenta un riconoscimento ed un premio per la fedeltà al servizio e non è comparabile con le altre forme previdenziali comprese nell'area di tutela dell'art. 38 Cost. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la contribuzione maturata durante il periodo di mobilità lunga rilevasse ai fini della trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di anzianità).
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)