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Sez. L, Sentenza n. 15084 del 06/06/2008 (Rv. 603663 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione o assegno di invalidità - Conversione in pensione di vecchiaia - Ammissibilità - Conversione in pensione di anzianità - Possibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603663-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile nè un principio generale di immutabilità del titolo della pensione nè il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti. Pertanto deve ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, ove di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi, e ciò sia in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984 (che ha introdotto la regola della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia), sia per la natura del rischio protetto, che accomuna le due forme di tutela, le quali in attuazione dell'art. 38 Cost. garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia. Per contro, non è possibile la conversione del trattamento di invalidità in pensione di anzianità sulla base della anzianità contributiva e assicurativa raggiunta con la prosecuzione dell'attività' lavorativa (in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione), in ragione della sostanziale diversità di questo beneficio, che rappresenta un riconoscimento ed un premio per la fedeltà al servizio e non è comparabile con le altre forme previdenziali comprese nell'area di tutela dell'art. 38 Cost., nè rileva a questo fine il disposto dell'art. 22 della legge n. 153 del 1969, che stabilisce l'equiparazione tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia solo con riferimento al momento in cui si pervenga al compimento dell'età' stabilita per il pensionamento di vecchiaia. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio si esteso, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'art. 1 della legge n. 193 del 1984, di disciplina del prepensionamento per i lavoratori dell'industria siderurgica, nell'estendere il prepensionamento ai lavoratori titolari di pensione di invalidità, aveva limitato il beneficio all'attribuzione di un supplemento di pensione, escludendo il mutamento del titolo della pensione).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1984 num. 193 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)