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Sez. 1, Sentenza n. 2035 del 26/02/1987 (Rv. 451326 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI TERRENO EDIFICATORIO DISPOSTA EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ - RIFERIMENTO ALLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451326-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI TERRENO EDIFICATORIO DISPOSTA EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ - RIFERIMENTO ALLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - NECESSITÀ.*

Nel caso di espropriazione di terreno edificatorio disposta ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, la dichiarazione di incostituzionalità dei criteri di liquidazione dell'indennità fissati dall'art. 16 della legge medesima e la successiva declaratoria di incostituzionalità delle leggi che avevano reintrodotto in via provvisoria i criteri stessi (la legge n. 385 del 29 luglio 1980 ed altre), impone la Determinazione dell'indennità attraverso i principi generali di cui alla legge 25 giugno 1865 n. 2359, che non era stata abrogata dalle leggi dichiarate incostituzionali, né ridotta al rango di legge speciale applicabile solo alle espropriazioni a favore di privati, ma solo limitata a settori più ristretti di quelli originari, tal che i criteri contenuti in quella legge hanno ripreso vigore a seguito del venir meno delle Disposizioni derogatrici contenute nelle norme dichiarate incostituzionali. (V 64/86, mass n 443707; (V 4091/85, mass n 441613; (V 3278/84, mass n 435316; (V 4690/81, mass n 415410; (V 5904/80, mass n 409695).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 2 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)