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Sez. L, Sentenza n. 4458 del 06/07/1988 (Rv. 459428 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - DISTINZIONE - ACCORDO STIPULATO DAL DATORE DI LAVORO CON LA PLURALITÀ DEI PROPRI DIPENDENTI IMPEGNATISI SINGOLARMENTE SENZA RAPPRESENTANTI SINDACALI IN CONFORMITÀ ALLA VOLONTÀ EMERSA DA UNA LORO PRECEDENTE ASSEMBLEA - CONTRATTO INDIVIDUALE PLURISOGGETTIVO O PLURILATERALE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459428-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - DISTINZIONE - ACCORDO STIPULATO DAL DATORE DI LAVORO CON LA PLURALITÀ DEI PROPRI DIPENDENTI IMPEGNATISI SINGOLARMENTE SENZA RAPPRESENTANTI SINDACALI IN CONFORMITÀ ALLA VOLONTÀ EMERSA DA UNA LORO PRECEDENTE ASSEMBLEA - CONTRATTO INDIVIDUALE PLURISOGGETTIVO O PLURILATERALE - CONFIGURABILITÀ.*

Il contratto collettivo aziendale non consiste nella somma di più contratti individuali, ma in un atto generalizzato di autonomia negoziale concernente una pluralità di lavoratori, collettivamente e non singolarmente considerati, ai fini della uniforme disciplina dei rapporti di lavoro di costoro, pattuita, con tutte le garanzie proprie dell'Esercizio della funzione di autotutela sindacale, dai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori stessi. Pertanto, ha natura non di contratto collettivo aziendale ma di contratto individuale di lavoro, ancorché plurisoggettivo o plurilaterale, l'accordo stipulato dal datore di lavoro con la pluralità dei propri dipendenti, impegnatisi singolarmente - e senza la partecipazione di alcun rappresentante sindacale - in conformità alla volontà emersa da una loro precedente assemblea. (V 5306/86, mass n 447877; (V 2808/84, mass n 434843).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)