Sez. 3, Sentenza n. 959 del 12/02/1979 (Rv. 397130 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO - SEQUESTRO PRESSO TERZI - CONVERSIONE - PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE O LA VENDITA - PAGAMENTO DEI CREDITI E RESTITUZIONE DELLE COSE PIGNORATE AL DEBITORE DA PARTE DEL TERZO - IMPROSEGUIBILITA DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RELATIVAMENTE AI BENI - OBBLIGO DI ASSEGNAZIONE O DI VENDITA DEI CREDITI - PERSISTENZA - ERRONEA RIMESSIONE DELLA CONTROVERSIA AL TRIBUNALE PER RAGIONI DI VALORE - RIASSUNZIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO - SEQUESTRO PRESSO TERZI - CONVERSIONE - PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE O LA VENDITA - PAGAMENTO DEI CREDITI E RESTITUZIONE DELLE COSE PIGNORATE AL DEBITORE DA PARTE DEL TERZO - IMPROSEGUIBILITA DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RELATIVAMENTE AI BENI - OBBLIGO DI ASSEGNAZIONE O DI VENDITA DEI CREDITI - PERSISTENZA - ERRONEA RIMESSIONE DELLA CONTROVERSIA AL TRIBUNALE PER RAGIONI DI VALORE - RIASSUNZIONE - CONSEGUENZE.*
Qualora, dopo la conversione del sequestro conservativo di crediti e di cose mobili del debitore in possesso di terzo, con la sentenza di condanna esecutiva e l'adempimento delle formalita prescritte dall'art 156 disp att cod proc civ e la proposizione dell'istanza per l'assegnazione o la vendita, si riscontri l'illegittimo comportamento del terzo, consistente nell'aver pagato i crediti e restituito le cose staggite al debitore, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare improseguibile la procedura esecutiva, quanto alle cose, salva la responsabilita per danni del terzo verso il creditore sequestrante-pignorante, mentre, quanto ai crediti, deve procedere ugualmente alla loro assegnazione o vendita, attesa l'inefficacia del pagamento effettuato dal terzo in pregiudizio del creditore (artt 2906 e 2917 cod civ). in tale situazione, se il pretore-giudice della esecuzione non provveda nel senso indicato, ma erroneamente rimetta l'intera controversia al tribunale, per ragioni di valore, e la causa venga ritualmente riassunta davanti a quest'ultimo, la citazione in riassunzione va considerata come autonomo atto introduttivo, con la conseguenza che il tribunale medesimo dovra provvedere limitatamente alle pretese risarcitorie, accogliendo quelle per l'indebita restituzione delle cose e la conseguente improseguibilita su di esse dell'espropriazione forzata, respingendo quelle per l'indebito pagamento dei crediti, inidoneo ad incidere sul corso dell'esecuzione, che al riguardo dovra proseguire nella competente Sede pretorile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2906, Cod. Civ. art. 2917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 552, Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 686, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)