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Sez. 3, Sentenza n. 7059 del 28/07/1997 (Rv. 506317 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Pignoramento - Debitore asserente di aver venduto la cosa prima del pignoramento - Qualificazione giuridica di tale asserzione - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità - Condizioni - Solo se contenente la ulteriore richiesta di inefficacia del pignoramento - Conseguenze - Obbligo di pronuncia giudiziale - Sussistenza - Ammissibilità dell'opposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506317-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Nella procedura di pignoramento mobiliare eseguito nelle forme dell'espropriazione presso terzi (art. 543 ss. cod. proc. civ.), se, da parte del debitore, si sostenga (dopo, ovvero anche prima che il terzo abbia reso positiva dichiarazione ai sensi del successivo art. 547) di aver venduto la cosa ad altri in epoca anteriore al pignoramento, contestualmente invocando una declaratoria di ineseguibilità del medesimo, deve ritenersi proposta, per l'effetto, una vera e propria opposizione all'esecuzione, sulla quale diviene obbligatoria una pronuncia la quale, peraltro, non potrà che dichiarare inammissibile detta opposizione, attesa la carenza di legittimazione, "ex latere debitoris", ad eccepire che la cosa pignorata presso il terzo non gli appartiene, per competere tale interesse esclusivamente a quest'ultimo (cui è attribuito, ex art. 619 cod. proc. civ., uno specifico rimedio per tutelarlo), nonché per effetto dell'intervenuto completamento del procedimento di individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione all'esito della dichiarazione resa dal terzo medesimo, che consente al processo esecutivo di poter proseguire, escludendo la possibilità di un parallelo giudizio di accertamento promosso dal debitore (a diversa soluzione non essendo legittimo pervenire neanche se la cosa pignorata si trovi non già presso il terzo, bensì presso il debitore medesimo, e si segua, di conseguenza, il procedimento di cui agli artt. 513 ss. cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)