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Sez. 1, Sentenza n. 10070 del 17/09/1999 (Rv. 530128 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI | Iscrizione al passivo di un credito per capitale assistito da ipoteca - Disciplina dell'art.54 legge fall., relativa alla collocazione nello stesso grado anche del credito per interessi - Estensione - Ammissibilità - Limiti - Interessi moratori - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530128-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI

L'iscrizione di un credito per capitale al passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturato limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data di dichiarazione di fallimento, ma soltanto quando "corrispettivi". Infatti, l'art.2855 cod. civ. fa riferimento, come si desume dalla espressione usata nel secondo comma, ove si fa menzione dell'iscrizione al passivo concorsuale di un capitale " che produce interessi ", ai soli interessi compensativi, che costituiscono una remunerazione del capitale, e non a quelli moratori, i quali trovano il loro presupposto in un ritardo imputabile al debitore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)