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Sez. 4, Sentenza n. 19043 del 03/04/2025 Ud. (dep. 21/05/2025) Rv. 288119-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Decreto di latitanza emesso erroneamente - Notifica del decreto di citazione presso il difensore d'ufficio - Nullità assoluta - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288119-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

In tema di giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del processo, la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato erroneamente dichiarato latitante e assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui non sia stata accertata l'effettiva instaurazione tra di essi del rapporto professionale, né risultino altri elementi indicativi del fatto che il primo abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)