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Sez. 1, Sentenza n. 8872 del 05/12/2006 Ud. (dep. 01/03/2007) Rv. 236558 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Imputato non detenuto - Mancata elezione di domicilio - Notifica al difensore di fiducia - Ambito di operatività.
Stato
decisa il 2006-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236558-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

In tema di notificazioni, la disposizione di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 2, comma primo, del D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito con modifiche dalla l. 22 aprile 2005 n. 60) che prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, si riferisce ad ognuna delle ipotesi contemplate nei precedenti commi della disposizione in esame. Ne consegue che il difensore, cui deve essere effettuata la consegna degli atti (successivi al primo) da notificare all'imputato, non assume la veste di domiciliatario, né deve ricevere ulteriori avvertimenti circa il motivo della consegna e la facoltà di rifiuto, di cui si presume informato in virtù della sua veste professionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)