Sez. 6, Sentenza n. 37174 del 19/06/2008 Ud. (dep. 30/09/2008) Rv. 241211 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Notifica del decreto di citazione effettuata a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., al difensore di fiducia - Mancanza dell'avviso previsto dall'art. 161, comma primo, cod. proc. pen. - Legittimità - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., è legittima la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello mediante consegna al difensore di fiducia, nel caso in cui l'imputato non abbia ricevuto l'avviso dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto prescritto dall'art. 161, comma primo, cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la notificazione, pur diversa dal modello previsto, abbia provocato una lesione del diritto alla conoscenza e all'intervento dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)