Sez. L, Sentenza n. 5840 del 03/07/1987 (Rv. 454235 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO - PRESUPPOSTI - AUTORITÀ DELLA SENTENZA TUTTORA SOGGETTA AD IMPUGNAZIONE - PORTATA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO - PRESUPPOSTI - AUTORITÀ DELLA SENTENZA TUTTORA SOGGETTA AD IMPUGNAZIONE - PORTATA.*
Le espressioni giudicato sostanziale e formale non sottendono altrettanti distinti concetti di cosa giudicata, ma due aspetti dello stesso fenomeno atteso che il giudicato è propriamente (quello che si definisce "formale" e cioè) la decisione giurisdizionale non più impugnabile con i rimedi ordinari (art. 324 cod. proc. civ.), cui conseguono determinati effetti sul piano delle certezze giuridiche (art. 2909 cod. civ.), che vengono definiti "giudicato sostanziale". Pertanto la cosiddetta "autorità della sentenza tuttora soggetta ad impugnazione" - che, ex art. 337 cpv. Cod. proc. civ., consente la sospensione del diverso processo in cui sia invocata - non si identifica (nemmeno a livello prodromico) con l'efficacia vincolante del giudicato, onde il giudice del secondo processo - ove non ritenga di disporne la sospensione (per altro obbligatoria quando il rapporto tra i due giudizi è di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.) - dovrà limitarsi a riconoscere alla predetta sentenza una autorità di mero fatto (ai fini della autonoma valutazione, che egli è tenuto ad operare, degli accertamenti in essa contenuti) a meno che non trattisi di decisione impugnata con i rimedi straordinari (della opposizione di terzo e della revocazione ex art. 395 nn. 1, 2, 3, 6 C.P.C.), che non escludono la formazione del giudicato in senso tecnico. (V 6409/80, mass n 410165).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)