Sez. L, Sentenza n. 18374 del 23/08/2006 (Rv. 591657 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Rilevabilità d'ufficio, anche in grado di appello - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
Nelle controversie promosse per far valere diritti che presuppongono la validità di un determinato contratto, la nullità del contratto stesso è rilevabile d'ufficio, anche in grado di appello, rientrando nel potere-dovere del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, e senza incorrere in vizio di ultrapetizione se il contratto configura un elemento costitutivo della domanda (dovendo il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità coordinarsi con quello della domanda). In una tale prospettiva, la questione relativa alla nullità del contratto può integrare una mera allegazione difensiva volta a sollecitare il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità, con la conseguenza che, in mancanza di un'esplicita richiesta di declaratoria di nullità del contratto, non si rendono applicabili le regole delle preclusioni o limitazioni per la proposizione di domande nuove o di eccezioni in senso stretto. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta tardiva, perché dedotta per la prima volta in appello, la questione di nullità - invero rilevabile d'ufficio - dei contratti stipulati tra un Comune ed un privato professionista per contrasto con l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, a norma del quale il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi, è vietato, ed il divieto è assistito dalla sanzione di nullità dei contratti stipulati in violazione dello stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 6, Legge 23/12/1994 num. 724 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)