Sez. L, Sentenza n. 19903 del 14/10/2005 (Rv. 584615 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Rilevabilità d'ufficio - Condizioni - Limiti - Coordinamento con il principio della domanda - Fattispecie relativa a nullità di delibera societaria.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
La rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto opera quando si chieda l'adempimento del contratto, in considerazione del potere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione, e non quando la domanda sia diretta a far dichiarare l'invalidità del contratto (o farne pronunziare la risoluzione per inadempimento), dovendosi coordinare l'art. 1421 cod. civ. con l'art. 112 cod. proc. civ., il quale, sulla base del principio dispositivo su cui va modellato il processo, impone al giudicante il limite insuperabile della domanda attorea, anche alla luce del nuovo art. 111 Cost. che richiede di evitare, al di là di precise e certe indicazioni normative, ampliamenti dei poteri di iniziativa officiosa. (Sulla base del suddetto principio, la S.C. ha nella specie confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di illiceità dell'oggetto di una delibera assembleare dedotta per la prima volta in appello e ritenuto la suddetta nullità non rilevabile d'ufficio, avendo l'attore proposto domanda di nullità sotto un diverso profilo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)